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Ecco le regole del green pass per chi vuole usare alcuni mezzi di trasporto.

Ecco le regole del green pass per chi vuole usare alcuni mezzi di trasporto.

Il Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111 ha stabilito le regole di base per garantire la ripresa delle attività in piena sicurezza relativamente al settore trasporti valide dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Così a partire dal 1° settembre 2021, è obbligatorio essere muniti di Green Pass per accedere ai seguenti mezzi di trasporto:

  • aerei per servizi commerciali di trasporto di persone,
  • navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, tranne quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina;
  • autobus per il trasporto persone a offerta indifferenziata effettuata su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenza e prezzi prestabiliti;
  • treni per trasporto passeggeri tipo Intercity, Alta velocità e Intercity notte;
  • autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente tranne quelli impiegati nei servizi aggiuntivi e trasporto pubblico locale regionale.

Mentre il Green Pass non è obbligatorio nei trasporti a breve percorrenza come quelli pubblici locali, regionali e questo vale sia per quelli marittimi, che per quelli ferroviari.

L’obbligo di Green Pass non si applica a coloro che sono stati esclusi dalla campagna vaccinale per età e chi per motivi di salute, in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, non può vaccinarsi.

Inoltre, sono esclusi i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino che già sono stati sottoposti a un ciclo vaccinale: non dovranno seguire le disposizioni relative al Green Pass fino al prossimo 15 ottobre. Successivamente sarà adottata la circolare per il loro nuovo percorso vaccinale compatibile, in coerenza con quanto indicato dall’Agenzia Europea per i Medicinali.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

Per quanto concerne gli eventi sportivi, il Decreto stabilisce un innalzamento nel limite dei posti all’interno delle strutture al chiuso. Il limite è innalzato il 35%. Per gli eventi all’aperto invece, si può prevedere la modalità di assegnazione dei posti, alternativi al distanziamento interpersonale di almeno un metro per garantire una maggiore capienza e far tornare in sicurezza il pubblico agli eventi sportivi nazionali.

G.R.

fonte: www.ticonsiglio.com

 

 

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