Ultima ordinanza del Presidente della Regione Veneto.

Ultima ordinanza del Presidente della Regione Veneto.

L’ordinanza 169 del 17 dicembre, efficace dal 19 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dispone le misure relative allo spostamento individuale:

1. Spostamenti tra comuni del Veneto. Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’, o per svolgere attivita’ non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.

2. Servizi alla persona. E’ sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).

3. Spostamenti verso ristoranti. I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo;

4. Spostamento relativo a minori. Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.

5. Spostamento per matrimoni e funerali. E’ sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.

6. Spostamenti per accesso a trasporto collettivo (aerei, treni, navigazione, pulman, ecc.). E’ sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.

7. Spostamento verso la seconda casa. E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.

8. Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico. Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.

9. Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi. Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinchè l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.

10. Autocertificazione. Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale e da esibire all’organo di controllo. La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

G R