Coronavirus: le ordinanze del Presidente della Regione Veneto

Coronavirus: le ordinanze del Presidente della Regione Veneto

L’ordinanza 156 del 24 novembre, efficace dal 26 novembre e fino al 4 dicembre 2020, dispone (principali provvedimenti):

  • mascherina. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione (esclusi sportivi, persone con patologie e i bimbi sotto i 6 anni). L’abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi
  • attività motoria. Camminate, passeggiate, corse consentite nelle aree verdi, aree rurali, zone periferiche dove non ci siano affollamenti. Non si fa attività motoria nei centri storici, lungo le vie principali delle città, in spiaggia, al lago, ovvero in tutti i luoghi molto frequentati
  • accesso esercizi commerciali. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni
  • grandi e medie strutture di venditaÈ fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso
  • bar e ristoranti. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi
  • Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le linee guida di cui all’apposita scheda dell’allegato 9 del dpcm 3.11.2020 e ssmm, assicurando, in ogni caso, che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e gettache non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi; la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni
  • compresenza clienti nei negozi. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:
    – esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020
    – esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati
    – esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 metri quadrati
  • Misure relative ai giorni prefestivi e festivi:
    Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblicosalvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
    Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.
    La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

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