Ecco le nuove norme sul cognome per la dichiarazione di nascita.

Ecco le nuove norme sul cognome per la dichiarazione di nascita.

La dichiarazione di nascita è un atto dovuto alla nascita di un bambino, affinché possa acquisire l’identità personale e tutti i diritti civili riconosciuti dall’Ordinamento giuridico.
La dichiarazione di nascita può essere resa da:

  • da entrambi o da uno solo dei genitori se la coppia è sposata
  • da entrambi i genitori se la coppia non è sposata
  • dal solo genitore che intende riconoscere il figlio

Se entrambi i genitori hanno effettuato il riconoscimento pre nascita, la dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei genitori

La dichiarazione di nascita è resa:

  • entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di cura dove è avvenuta la nascita
  • entro dieci giorni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove risiedono i genitori o del Comune di nascita del minore

I genitori cittadini stranieri non residenti in Italia possono rendere la dichiarazione di nascita solo nel Comune dove è avvenuta la nascita del bambino.

In ospedale ogni donna ha il diritto di esprimere la propria volontà di non riconoscere il neonato ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità. Nessun atto dello Stato Civile riporterà le sue generalità.

Per rendere la dichiarazione presso l’Ufficio Nascite del Comune di Verona via Adigetto 10 piano terzo, stanza n. 12, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13,  è necessario prenotare l’appuntamento, con una delle seguenti modalità:

  • tramite Filavia Booking App
  • previa installazione dell’applicazione su tablet o smartphone
  • da pc collegandosi al sito www.bookingapp.filavia.it 
  • telefonando al n. 045 2212210 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18.

A prenotazione effettuata, il sistema invia un’email ed un sms di conferma.

Le stesse modalità (telefonica oppure on line) devono essere utilizzate per prenotare l’appuntamento in caso di trascrizione di atti/decreti (ad esempio per cambio cognome a seguito di concessione della cittadinanza italiana).

Per situazioni particolari (es. nati all’estero da almeno un genitore italiano, genitori minori di 16 anni, …) è opportuno inviare un’e-mail a: [email protected] prima di fissare l’appuntamento.

Documenti da presentare per la dichiarazione di nascita:

  • documento di identità in corso di validità dei genitori
  • attestazione di nascita

I genitori cittadini comunitari possono esibire la carta di identità italiana o quella rilasciata dal proprio Paese d’origine.

I genitori cittadini stranieri non residenti in Italia devono esibire il passaporto. Si ricorda che con Circolare n.19/2009 del Ministero dell’Interno è stato disposto che “Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto”.

Per quanto riguarda il Cognome è stata pubblicata nella G.U. del 01/06/2022 la sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale in forza della quale:

il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine da loro deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due”.
Qualora per la dichiarazione di nascita si presenti un solo genitore (possibile se genitori coniugati o se è stato fatto il riconoscimento pre nascita), il dichiarante deve consegnare l’apposito modulo(reperibile anche nella sezione Moduli) compilato con l’indicazione del cognome condiviso e sottoscritto da entrambi, con allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.
Il figlio riconosciuto da un solo genitore acquisisce il cognome del genitore che lo riconosce.

Dopo la chiusura dell’atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria.

Anche per il nome ci sono delle disposizioni da rispettare:
Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno sino a tre elementi onomastici, anche separati da una virgola; in tal caso sui certificati di stato civile e d’anagrafe saranno riportati soltanto i nomi che precedono la virgola. E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome quale nome, nomi ridicoli o vergognosi.

Maggiori informazioni: Direzione Servizi ai Cittadini URP Ufficio Nascite

Attenzione:
  • Parents who do not speak Italian must be accompanied by a translator or interpreter
  •  Les parents qui ne parlent pas l’italien doivent être accompagnés par un traducteur ou interprete
  • Los padres que no comprendan el italiano deberán estar acompañados de un traductor o un interprete

G.R.