Bonus stagionali turismo spettacolo 2021: ecco a chi spetta il beneficio.

Bonus stagionali turismo spettacolo2021: ecco a chi spetta il beneficio.

Hanno diritto ai bonus le seguenti categorie di lavoratori, in possesso dei relativi requisiti:

  • Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno lavorato per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021).
  • Lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo indicato e non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.
  • Lavoratori dipendenti stagionali o in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno svolto almeno 30 giornate lavorative e hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente.
  • Lavoratori intermittenti (art. 13-18 DL 15 giugno 2015, n.81) che hanno lavorato per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato, eccetto quello di lavoro intermittente.
  • Lavoratori autonomi senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 codice civile) e non hanno un contratto in essere alla data del 24 marzo 2021, già iscritti, alla data del 23 marzo 2020, alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato (ad esclusione del lavoro intermittente).
  • Incaricati alle vendite a domicilio (art.19 DL 31 marzo 1998 n. 114) con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente, e di pensione.
  • Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso cumulativamente di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e nell’anno 2018, privi di pensione o rapporto di lavoro dipendente alla data del 23 marzo 2021.
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e e il 23 marzo 2021, reddito non superiore a 75.000 euro nel 2019 e privi di pensione o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione di quello intermittente), oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo e reddito 2019 non superiore ai 35.000 euro.

Possono accedere alle indennità covid-19 anche coloro che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva concessa dal decreto Ristori alle seguenti categorie di lavoratori:

  • stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

I bonus non sono cumulabili tra loro.

Le indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

Coloro che non hanno beneficiato della misura in precedenza devono presentare domanda all’Inps per richiedere l’indennità covid-19 entro il 30 aprile 2021, in una delle seguenti modalità:

– online, tramite il portale web Inps, effettuando l’accesso con PIN Inps, o identità SPID almeno di livello 2, o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– rivolgendosi ai servizi gratuiti messi a disposizione dagli Enti di Patronato.

I beneficiari del bonus decreto Ristori, invece, non devono fare domanda, dato che il nuovo bonus decreto Sostegni sarà erogato in automatico dall’Inps, con le stesse modalità del precedente. Con il messaggio 1452 del 08-04-2021 l’Istituto ha reso noto che il beneficio è già in pagamento per questi soggetti.

Le nuove indennità covid-19 non concorrono alla formazione del reddito.

G.R.

fonte:https://www.ticonsiglio.com/bonus-stagionali-turismo-spettacolo/