Il green pass covid diventa obbligatorio per l’accesso a varie attività.

Il green pass covid diventa obbligatorio per l’accesso a varie attività.

In base alle nuove disposizioni del Governo, contenute nel decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dal 6 agosto 2021 il green pass diventa obbligatorio per accedere alle seguenti attività:

  • servizi di ristorazione per la consumazione al tavolo;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Inoltre il green pass continua a restare obbligatorio in Italia per:

  • partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose;
  • accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture;
  • spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Le discoteche restano chiuse, il Governo ha deciso però di istituire un fondo per i ristori alle sale da ballo. Restano fuori da questo decreto le regole green pass per lavoro, scuola e trasporti.

Per accedere alle attività indicate nel decreto-legge, dal 6 agosto bisogna possedere la seguente documentazione:

  1. green pass comprovante la somministrazione almeno della prima dose del vaccino Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2, con validità di 6 mesi;
  2. risultato negativo di un test molecolare o antigenico rapido per il virus Sars-CoV-2, con validità di 48 ore.
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

L’accesso a servizi e attività sottoposti all’obbligo di certificazione verde covid deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto-legge.

E’ responsabilità dei titolari e dei gestori verificare che chi accede è in possesso del green pass. In caso di violazione delle norme sull’obbligo di green pass possono essere inflitte le seguenti sanzioni:

  • multa da 400 a 1000 euro, sia a carico dell’esercente che dell’utente;
  • chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni, nel caso di violazioni ripetute per 3 volte in 3 giorni diversi.
Il nuovo decreto  stabilisce, inoltre, le seguenti misure:
  • proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale per l’epidemia da covid-19;
  • ridefinizione dei criteri per l’ingresso in zona bianca, gialla, arancione e rossa delle Regioni.
  • nuove misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali e per gli eventi sportivi;
  • istituzione del fondo discoteche, per concedere ristori alle sale da ballo;
  • tamponi a prezzo ridotto fino al 30 settembre 2021.

In Italia è il Ministero della Salute a rilasciare la Certificazione verde COVID-19 attraverso la Piattaforma nazionale, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome.

La certificazione verde covid-19 (il green pass) è un certificato gratuito che viene rilasciato dal Ministero della Salute alle persone che si sono vaccinate o hanno ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o sono guarite dall’infezione da SARS-CoV-2. E’ emesso in formato digitale e stampabile, con codice QR per verificarne autenticità e validità. Si può scaricare dal sito istituzionale del Certificazione verde COVID-19 tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie), scaricando AppImmuni o App IO e a breve anche dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

G.R.

fonte: www.ticonsiglio.com