Modello AES: quasi tutte le associazioni devono farlo per non essere sanzionate.

Si può incappare in sanzioni anche molto alte da parte dell'amministrazione finanziaria.

Molti non sanno neanche di cosa si stia parlando eppure il mod. AES, da presentare all’Agenzia delle Entrate, è requisito richiesto per quasi tutte le associazioni al fine di dichiarare la non commercialità dell’associazione stessa; in parole povere, e detto in soldoni, se non si è presentato il Mod. AES si può essere dichiarati Enti commerciali e quindi soggetti a sanzioni per non aver pagato le eventuali tasse dovute.

Ci sono dei soggetti esonerati dalle norme alla presentazione e sono: enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale; pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e IIDD); organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995; patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali; Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997; enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (i fondi pensione).

Ma tutte le miriadi di associazioni che non fanno parte delle categorie soprastanti cosa devono fare?

Qui l’amministrazione finanziaria è venuta incontro ai volontari perché in pratica si può sanare con soli 258€ ma presentando subito il Mod. AES, attenzione però solo prima che sia partito un controllo degli organi accertatori dell’amministrazione finanziaria perché altrimenti non è più possibile sanare e si è in difetto quindi si può incappare in sanzioni anche molto alte.

Vi spieghiamo perché: “Con la Risoluzione 110 del 12 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i termini ultimi di presentazione del modello Eas e di pagamento della sanzione prevista attraverso la remissione in bonis. Le organizzazioni che si sono costituite prima del 2012, hanno tempo fino al 31 dicembre 2012 per regolarizzare la propria posizione, adempiendo all’obbligo EAS e pagando la sanzione di 258 euro. Si segnala che gli enti che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini e vogliono sanare la propria posizione attraverso l’istituto della remissione in bonis, non sono tenuti a presentare nuovamente il modello EAS ma devono solo versare la sanzione.”

Un’ultima notizia: per le associazioni rimaste fuori dall’esonero il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) all’art.94, c. 4 esonera gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al Registro unico nazionale (RUNTS) dagli adempimenti del Modello EAS ma, finché il registro non sarà istituito, permangono gli obblighi in vigore precedentemente alla nuova normativa.

Tutte le informazioni fornite sul Mod. Eas dall’Agenzia Entrate sono reperibili al seguente Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/scheda-informativa-eas?page=comunicazioniint

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