Cosa cambia con l’introduzione del super green pass e del mega green pass.

Cosa cambia con l’introduzione del super green pass e del mega green pass.

 Il super green pass è un green pass rafforzato, cioè un nuovo tipo di certificazione verde covid che viene concesso solo a chi è vaccinato o guarito dall’infezione da SARS-CoV-2. Questo green pass rafforzato prende il nome di super green pass per chi ha ricevuto fino alla seconda dose del vaccino. Mentre il mega green pass è per chi ha fatto la terza dose.

In sostanza, dunque, c’è una distinzione sostanziale tra i vaccinati e guariti dal covid, e i non vaccinati.

Per i vaccinati sono previsti appunto il super green pass e il mega green pass, che hanno una validità di 9 mesi, che sarà ridotta a 6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022.

Invece, chi non è vaccinato può ottenere solo il c.d. green pass base, effettuando un tampone con esito negativo, valido 72 ore se molecolare e 48 ore se antigenico.

 Chi già possiede il green pass non deve richiederlo nuovamente, in quanto la certificazione viene aggiornata in automatico.

La differenza tra le tre certificazioni è notevole, in quanto il green pass rafforzato permette di svolgere molte attività che sono precluse a chi possiede la certificazione di base.

In base al decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 (c.d. decreto quarantena), a partire dal 10 gennaio e fino al termine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), il super green pass diventa obbligatorio per:

  • alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati
  • sagre e fiere, convegni e congressi
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici
  • servizi di ristorazione all’aperto
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto

Inoltre, in base a quanto previsto dal nuovo decreto covid del 5 gennaio (decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 l’obbligo del green pass base è esteso, dal 20 gennaio al 31 marzo, per accedere ai servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici e simili), e dal 1° febbraio al 31 marzo, per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, e attività commerciali.

A partire dal 15 febbraio, invece, scatta l’obbligo del super green pass per accedere al posto di lavoro per i lavoratori dai 50 anni in su.

G.R.

fonte: https://www.ticonsiglio.com/